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Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 8 maggio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 13 marzo 2007, presentato da Alessandro Belloni, in proprio e in qualit di legale rappresentante di Men's Club s.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Cori, nei confronti di Il Fiorino Assicurazioni s.r.l., con il quale il ricorrente, a seguito del diniego opposto all'evasione di un ordinativo di merce da parte di una societ assicurata dalla resistente, ha ribadito le richieste, gi avanzate con istanza ex art. 7 del Codice, volte ad ottenere conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile del loro contenuto e della relativa origine, nonch gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile, se designato; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico del titolare le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22 marzo 2007 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 30 marzo 2007 con la quale la resistente, nel chiarire di essere soltanto "uno dei vari uffici di rappresentanza della societ assicurativa Atradius Credit Insurance N.V.", ha dichiarato di non trattare dati relativi a imprese e societ, di non gestire il sistema di comunicazione dei dati in questione e di non aver mai trattato dati personali del ricorrente, precisando anche che la societ di assicurazione che, attraverso il proprio sito Internet, consente ad ogni assicurato di chiedere e ottenere, direttamente, tramite una password personale, "le risposte in merito all'affidamento del cliente" con cui instaurare eventuali rapporti commerciali;

VISTA la nota del 13 aprile 2007 con la quale il ricorrente ha manifestato perplessit in ordine a tale riscontro, rilevando anche che lo stesso pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, sulla base del riscontro fornito dalla resistente che, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha dichiarato di non aver mai trattato dati personali del ricorrente, avendo agito esclusivamente quale mandataria della societ di assicurazioni che gestisce direttamente il sistema di informazione per i propri assicurati;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Agenzia Il Fiorino Assicurazioni s.r.l., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Il Fiorino Assicurazioni s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli